Internal Dealing
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La procedura relativa l’Internal Dealing regola le modalità di comunicazione al mercato delle operazioni finanziarie attuate da persone che ricoprono posizioni apicali all’interno dell’organigramma aziendale.
In base alle disposizioni vigenti, sono tenuti alle comunicazioni:
a) I soggetti rilevanti ed in particolare:
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo o direzione e i dirigenti che hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato;
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo o direzione e i dirigenti che hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future delle società controllate, dirette e indirette, il cui valore contabile della partecipazione rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale dell’emittente stesso come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
- chiunque altro che detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale dell’emittente quotato;
- ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato.
b) Le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti così come definite dall’art. 152 sexies Regolamento Emittenti Consob. Sono oggetto di comunicazione le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di:
- azioni dell’emittente;
- strumenti finanziari collegati alle azioni dell’emittente, così come definiti dall’art. 152 sexies Regolamento Emittenti Consob, il cui importo complessivo raggiunga i 5.000,00 euro entro la fine dell’anno.
Le nuove disposizioni prevedono che l’emittente debba individuare il soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni (il “Preposto”). Le operazioni compiute dai soggetti rilevanti e dalle persone a loro strettamente legate devono essere comunicate alla Consob, all’emittente ed al pubblico entro i termini stabiliti dall’art. 152 octies Regolamento Emittenti Consob. I soggetti rilevanti possono assolvere detti obblighi per il tramite dell’emittente quotato inoltrando al Preposto le comunicazioni delle operazioni compiute. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di comunicazione, i soggetti rilevanti e le persone ad essi strettamente legate saranno soggetti alle sanzioni statuite dall’art. 193, comma 1-bis del testo Unico della Finanza.